LA LEGGE ITALIANA SUGLI SCOOTER E I CABINATI ELETTRICI PER ANZIANI E INVALIDI


NORMATIVE DI RIFERIMENTO
A stabilire la categoria e la circolazione di questi ausili per persone invalide o a ridotta capacità motoria, asservite da motore, c’è l’art.46 del DLG 285 datato 30.04.1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni Legge 29.07.2010 n.120 e Dlg n. 68 del 16.06.2022

CLASSIFICAZIONE
Secondo il Codice della Strada e le vigenti norme Europee , le macchine per uso di invalidi e persone con difficoltà motorie, che rientrano tra i DISPOSITIVI MEDICI regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità, anche se asservite da motore, NON rientrano nella definizione di veicoli perché considerate “ausili per la mobilità personale”. Quindi per guidarle, non occorre nessuna burocrazia, non è necessaria patente, patentino, casco, targa, bollo, assicurazione (facoltativa) e non devono mai fare la revisione.

CIRCOLAZIONE STRADALE
Le macchine per uso di persone invalide e/o con ridotta capacità motoria, omologate Dispositivo Medico, possono circolare su suolo pubblico nei percorsi pedonali, ciclabili, ciclopedonali, ZTL (zone a traffico limitato, perché non inquinano), in mancanza di percorsi riservati a pedoni e biciclette, possono circolare ai margini di tutte le strade (escluso solo autostrade e superstrade a scorrimento veloce). Pertanto, questi ausili possono circolare ovunque sia permesso andare a piedi o in bicicletta.